Legge 124, pubblicazione elenco erogazioni pubbliche ricevute.
L’art.35 del Decreto Crescita (Decreto Legge 34/2019) ha riformulato i comma 125-129 dell’art.1 della Legge 124/2017 in merito alla pubblicazione dell’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno. Di seguito elenchiamo alcuni aspetti chiariti dal testo della nuova legge:
- Le associazioni sono obbligate alla pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti.
- La pubblicazione riguarda le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti sia in denaro che in natura. Sono esclusi solo i contributi aventi carattere generale e quelli aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
- Viene confermato che le somme devono essere indicate per cassa, quindi quelle effettivamente erogate dalle amministrazioni pubbliche nell’anno solare precedente alla data della dichiarazione (in questo caso nel 2019).
- La pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anni (non più entro il 28 febbraio) sul sito internet della associazione o su analoghi portali digitali.
- L’obbligo di pubblicazione non sussiste nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici erogati alla associazione nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro (un contributo inferiore a 10.000 euro va comunque dichiarato se la totalità dei contributi pubblici incassati nell’anno supera tale cifra).
- Dal 1/1/2020 per chi non osserva tali obblighi è prevista una sanzione (valida per tutti, anche alle associazioni) pari all’1% dei contributi ricevuti con un importo minimo di € 2.000. Qualora l’Associazione non ottemperi al pagamento e all’obbligo di pubblicazione neanche dopo la contestazione (entro 90 giorni) dovrà restituire l’intera cifra del contributo.
- Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il contributo o dall’amministrazione vigilante o competente in materia.