AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Croce Blu Brescia

Legge 124, pubblicazione elenco erogazioni pubbliche ricevute.

L’art.35 del Decreto Crescita (Decreto Legge 34/2019) ha riformulato i comma 125-129 dell’art.1 della Legge 124/2017 in merito alla pubblicazione dell’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno. Di seguito elenchiamo alcuni aspetti chiariti dal testo della nuova legge:

  1. Le associazioni sono obbligate alla pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti.
  2. La pubblicazione riguarda le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti sia in denaro che in natura. Sono esclusi solo i contributi aventi carattere generale e quelli aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
  3. Viene confermato che le somme devono essere indicate per cassa, quindi quelle effettivamente erogate dalle amministrazioni pubbliche nell’anno solare precedente alla data della dichiarazione (in questo caso nel 2019).
  4. La pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anni (non più entro il 28 febbraio) sul sito internet della associazione o su analoghi portali digitali.
  5. L’obbligo di pubblicazione non sussiste nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici erogati alla associazione nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro (un contributo inferiore a 10.000 euro va comunque dichiarato se la totalità dei contributi pubblici incassati nell’anno supera tale cifra).
  6. Dal 1/1/2020 per chi non osserva tali obblighi è prevista una sanzione (valida per tutti, anche alle associazioni) pari all’1% dei contributi ricevuti con un importo minimo di € 2.000. Qualora l’Associazione non ottemperi al pagamento e all’obbligo di pubblicazione neanche dopo la contestazione (entro 90 giorni) dovrà restituire l’intera cifra del contributo.
  7. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il contributo o dall’amministrazione vigilante o competente in materia.